ORGANI SOCIALI
Art. 28 - Organi della Cooperativa
Sono organi della Cooperativa:
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l'Assemblea dei soci;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Collegio Sindacale;
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le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa
Art. 29 - Assemblea dei Soci
L' assemblea è ordinaria o straordinaria.La cooperativa darà luogo, ricorrendone i presupposti di legge, allo svolgimento di assemblee separate presso ogni area geografica e/o provincia e/o zona come disciplinate dal successivo articolo 35.La convocazione delle assemblee separate e dell'assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: 1) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione; 2) mediante pubblicazione su almeno tre quotidiani distribuiti nelle aree geografiche in cui la cooperativa svolge la propria attività, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Sempre in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.
Art. 30 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti.In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione per i quali occorrerà il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati.Restano salve le maggioranze previste per disposizioni di legge.
Art. 31 - Diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa, e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I soci con anzianità inferiore, possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e di intervento.Ogni socio ha diritto ad un solo voto.Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio ma non amministratore o dipendente della Cooperativa o componente dell'organo di controllo, mediante delega scritta.Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci con deleghe separate per ognuno di essi.Non sono ammesse deleghe cumulative.Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate agli atti della Cooperativa.La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e i suoi organi centrali e periferici hanno diritto di partecipare con propri rappresentanti senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea.Le votazioni avvengono sempre in forma palese, salvo che la maggioranza dell'Assemblea stabilisca la votazione a scrutinio segreto.
Art. 32 - Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ha i seguenti compiti:a) approva il bilancio con la relazione del Consiglio di Amministrazione;b) nomina i componenti del consiglio di amministrazione e definisce la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto; nomina, laddove ricorrano i presupposti di legge, il collegio sindacale designandone altresì il Presidente;c) determina il compenso dovuto ai sindaci ed agli amministratori per la loro attività collegiale;d) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater c.c., e determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, secondo quanto previsto dal successivo art.44;e) approva i regolamenti interni che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, e dei soggetti incaricati del controllo contabile se nominati;g) delibera sull'emissione degli strumenti finanziari; h) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'Art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di “azioni di partecipazione cooperativa”;i) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o sottoposta dal Consiglio di amministrazione.L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni in presenza di particolari esigenze che dovranno constare dalla Relazione dell'Organo Amministrativo e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e necessario.Se richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci per iscritto e con l'indicazione delle materie da trattare, la sua convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso invano tale termine, la convocazione è indetta dal Collegio Sindacale.
Art. 33 - Assemblea Straordinaria
L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della società, sul suo scioglimento anticipato e sulla nomina, sostituzione e i poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto al Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
Art. 34 - Funzionamento dell'Assemblea
L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria nomina il Presidente, il Segretario e se lo ritiene necessario due o più scrutatori.Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.Il Verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio che funge da segretario.Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve inoltre indicare le modalità ed il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale deve farsi altresì menzione, se richiesta dai soci, delle dichiarazioni dei soci stessi pertinenti all'ordine del giorno.
Art. 35 - Assemblee separate
Ricorrendo le condizioni previste all'art. 2540 C.C., l'assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee separate convocate dal Consiglio di Amministrazione nelle aree geografiche e/o province e/o zone individuate dal Consiglio medesimo con apposita deliberazione. Faranno parte delle entità territoriali sopra indicate tutti i soci che abbiano eletto in quel territorio la propria residenza.La convocazione delle assemblee separate dovrà essere effettuata osservando le seguenti formalità:a) nell'avviso dovrà essere indicata la sede e la data di convocazione di ciascuna assemblea separata e dell'assemblea generale;b) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa ultima.Le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna, ma comunque la data dell'ultima dovrà precedere di almeno 8 giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale.L'avviso di convocazione, con indicazione del programma completo di tutte le assemblee separate e dell'assemblea generale, dovrà essere sottoposto alla pubblicità prescritta dal precedente art. 29.Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la loro costituzione, validità e modalità di votazione, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente Statuto.Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea dell’entità territoriale di appartenenza o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa, a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto.Il presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua vece, uno degli amministratori appositamente delegato, interverrà a ciascuna assemblea separata. Tutti i consiglieri ed i sindaci possono partecipare.Ogni assemblea separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i soci, i delegati dell'assemblea generale. Ogni delegato potrà rappresentare non più di 30 soci presenti o rappresentati, garantendo anche la rappresentanza delle minoranze espresse nelle assemblee, ed ha il potere di precisare ai propri delegati le decisioni da prospettare all'assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno. I processi verbali delle assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione adottata.Si applica in ogni caso quanto previsto al precedente art. 34.L'assemblea generale è costituita dai delegati che rappresentano le diverse posizioni di voto espresse nelle assemblee separate, ed il numero dei soci in esse presenti o rappresentati.Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima o in seconda convocazione.Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle assemblee separate e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario delle assemblee separate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.L'assemblea generale tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario e occorrendo due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio. Si applica in ogni caso quanto previsto dal precedente articolo 34.
Art. 36 – Articolazioni della base sociale
È facoltà della base sociale articolarsi in commissioni, comitati o delegazioni sociali con la finalità di facilitare la relazione tra i soci e il Consiglio di Amministrazione.Il funzionamento delle suindicate articolazioni sociali sarà disciplinato da apposito regolamento e/o dalla delibera istitutiva.
Art. 37 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 13 ad un massimo di 19 membri secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci.L’Assemblea dei soci elegge il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale.Le procedure per la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno eventualmente anche essere stabilite da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.I due terzi degli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.In ogni caso non può essere eletto amministratore colui che sia in mora nell'adempimento di obbligazioni contratte nei confronti della cooperativa.Ciascun amministratore può ricoprire la medesima carica in organi di amministrazione delle società controllate e/o collegate della Cooperativa, di cui all’art. 2359 C.C., e delle società per le quali la designazione trovi giustificazione nella tutela degli interessi della stessa. In ogni altro caso si fa riferimento all’art. 2390 C.C..Gli amministratori restano in carica per il periodo di tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso che viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina. I Consiglieri che svolgono particolari incarichi per conto della Cooperativa hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni e ad un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.Lo stesso trattamento determinato con le stesse modalità spetterà ai soci che svolgono particolari incarichi per conto della Cooperativa.
Art. 38 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e uno o più Segretari.Può nominare un Comitato Esecutivo la cui composizione e i cui compiti sono stabiliti al momento della nomina, ed uno o più amministratori delegati i cui poteri e compenso sono stabiliti all'atto della nomina. Non possono in ogni caso essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, dei progetti di fusione e scissione, di convocazione dell'assemblea, di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza periodica stabilita dallo stesso Consiglio all'atto della nomina.Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé in ogni momento le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe conferite.Può inoltre istituire commissioni di lavoro formate anche da soci non facenti parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 39 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax od e-mail, da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, o in caso di urgenza, anche con altri mezzi di comunicazione, ma almeno un giorno prima della riunione stessa.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, sempre che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora nel corso della riunione si verifichi un'interruzione o sospensione del collegamento, la riunione sarà dichiarata sospesa, ferme e valide restando le deliberazioni sino ad allora adottate.Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per delega e le votazioni sono palesi. Delle riunioni di Consiglio è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario della riunione.Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età.La prima riunione, quella dell'insediamento, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Art. 40 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dispone dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa e per il raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea dei soci.Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo:a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;b. compilare il Bilancio e convocare l'Assemblea dei soci;c. documentare nella nota integrativa il rispetto della condizione di prevalenza ed indicare specificamente nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;d. predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, relativi alla disciplina elettorale, alle sezioni soci, ai rapporti tra possessori di azioni di partecipazione cooperativa e cooperativa, al prestito sociale, all'emissione dei bandi di prenotazione degli alloggi e per l'assegnazione - a qualsiasi titolo - degli stessi, e ad ogni normativa o disciplina ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;e. convocare l'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;f. acquistare, vendere, locare, permutare mobili ed immobili o quote di essi, convenire i prezzi ed esigerli, fare costruire ed assegnare gli immobili in conformità agli scopi sociali, appaltare lavori, rinunciare ad ipoteche legali e compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale della Cooperativa;g. autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, consentire in ordine alle suddette operazioni, garanzie ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e surroghe, rinunce ad ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, contrarre sovvenzioni e mutui, aprire, utilizzare ed estinguere conti correnti;h. concedere o ricevere avalli, fideiussioni, prestiti ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma;i. deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci e provvedere a formulare l'intimazione nei confronti del socio moroso;j. licenziare ed assumere il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e la retribuzione;k. conferire procure ferma la facoltà del Presidente di cui al successivo art. 41;l. determinare i compensi previsti dall'art. 37;m. approvare le graduatorie per la prenotazione degli alloggi sia da cedere in godimento o in locazione che da assegnare in proprietà individuale nel rispetto dei diritti dei soci previsti dall'art. 9;n. costituire commissioni di lavoro con carattere consultivo, composte da soci e consiglieri ed eventualmente da altre persone come indicato nel precedente art. 38, che dovranno collaborare per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti che si porranno alla Cooperativa nel corso della sua attività, determinandone la composizione, i programmi e le norme di attività relative;o. nominare dirigenti o responsabili preposti ai settori operativi della Cooperativa determinandone le forme di coordinamento;p. stabilire le condizioni relative all'assegnazione, in proprietà e nelle altre forme previste, degli alloggi, e determinare il loro corrispettivo e le modalità di pagamento;q. stabilire le condizioni relative all'assegnazione in godimento degli alloggi realizzati in regime di proprietà indivisa, l'ammontare dei corrispettivi per il godimento, nonché l'ammontare dei canoni di locazione di tutte le altre proprietà della cooperativa nel rispetto delle norme vigenti;r. transigere e compromettere per arbitri;s. dare l'adesione della società ad organismi consortili ed economici che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e Cooperativistiche nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;t. deliberare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata nonché la partecipazione a quei tipi di società in conformità alle leggi vigenti;u. dichiarare l'indivisibilità dei beni di cui all'Art. 6 dello statuto, e deliberare le eventuali cessioni degli stessi secondo le normative vigenti;v. istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale;w. delegare parte delle sue attribuzioni, ad eccezione delle materie di cui all'art. 2381 c.c. e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; x. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari ed opportuni per raggiungere lo scopo sociale, fatti salvi quelli che per disposizione di legge e di statuto sono riservati all'assemblea.
Art. 41 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri di rappresentanza, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché, con speciale procura, a dipendenti o a soggetti terzi.Il Presidente, rappresenta la Cooperativa in giudizio, ed egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società ed in qualunque grado di giurisdizione.
Art. 42 - Sostituzione degli Amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.
Art. 43 - Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale, ove nominato in presenza dei presupposti di legge, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci, che siano in possesso dei requisiti di legge.Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.I Sindaci hanno diritto a un compenso annuo fissato dall'Assemblea.Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. La riunione può svolgersi anche con mezzi telematici secondo le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. Il collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, ove nominato, del Comitato esecutivo. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale in realizzazione ai tipi di scambio mutualistico previsti dallo statuto. Deve inoltre documentare la condizione di prevalenza prevista all'art. 2513 c.c.. I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.Degli accertamenti eseguiti dovrà essere redatto a cura degli stessi verbale su apposito libro.I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.Per la sostituzione dei Sindaci si procederà con le norme previste dal Codice Civile.
Art. 44 - Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale.L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale. L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico.L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle stabilite dal Codice Civile e vanno riferite, nel caso di società di revisione, ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti di gestione;2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Art. 45 - Conciliazione stragiudiziale
Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed anche quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, che sarà svolto dall'organismo di conciliazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e/o dalle sue articolazioni locali - qualora costituito - ovvero dall'organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, secondo il Regolamento da tale organismo predisposto, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del dlgs n. 5/2003. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale od arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5/2003.
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