|
|
 |
 |
|
Visita gli interventi in romagna
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - REQUISITI MUTUALISTICI
Art. 23 - Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito:a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:1) da quote del valore nominale non inferiore a €. 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) e non superiore ai limiti massimi consentiti dalla Legge;2) dalle “azioni di partecipazione cooperativa” ciascuna del valore nominale di Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero);3) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori o da soggetti diversi;b) dalla riserva legale ;c) dalla riserva straordinaria;d) da eredità, lasciti, donazioni e somme che pervengono alla Cooperativa a qualsiasi altro titolo;e) da altri fondi assimilabili a riserve consentiti dalla legge;f) dall'eventuale riserva divisibile collegata all'esistenza di strumenti finanziari.
Art. 24 - Quota sociale
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo o cedute a terzi o ad altri soci con effetto verso la Cooperativa e sono indivisibili.
Art. 25 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione all'assemblea generale dei Soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o, entro 180 giorni, in presenza di particolari esigenze che dovranno constare dalla relazione dell'Organo Amministrativo.Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse ragioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c..Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, fra gli altri, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Sempre nella medesima relazione gli amministratori indicano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, il Bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto a certificazione.
Art. 26 - Destinazione dell'utile
Sono indivisibili i fondi di riserva ordinaria e straordinaria e quelli che per disposizione di legge non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'eventuale utile netto da questo risultante come segue:a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere ad esso destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.Fermo restando quanto previsto dall'art. 2545 quinquies c.c., l'eventuale rimanente potrà essere così distribuito: a) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire: 1) ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo; 2) ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito al precedente punto 1 aumentata sino a due punti; b) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi da quelli sopra indicati, quale dividendo, da determinarsi come segue: 1) in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera a) punto1), qualora in possesso dei soci cooperatori; 2) nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari che non siano soci cooperatori;c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti di quanto previsto dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici a fini fiscali; d) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai cooperatori;e) il residuo, a riserva straordinaria.Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'assemblea ha la facoltà di deliberare che l'utile disponibile sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.
Art. 27 - Requisiti mutualistici
La cooperativa osserva i seguenti requisiti mutualistici:a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;c. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti, nell'ordine:1) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;2) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;3) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;4) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.Le suddette clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
|
 |
 |
 |
|