SCIOGLIMENTO
Art. 46 - Scioglimento della Cooperativa
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, che non dovranno essere soci, stabilendone i poteri ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della società. L'assemblea stabilirà anche le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 47 - Disposizioni generaliPer quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti, si applicano, le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle Cooperative nonché le norme in materia di Società per Azioni, in quanto compatibili con la disciplina delle Cooperative.
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