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SOCI
Art. 7 - Requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.Possono essere soci tutti coloro che intendono partecipare alla vita della Cooperativa avvalendosi dei beni e dei servizi oggetto dell'attività della stessa, che non abbiano fini contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che non abbiano in qualsiasi modo arrecato danno morale o materiale alla Cooperativa ed alla sua immagine.Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche.Per potere usufruire dei beni, attività e/o servizi facenti parte di particolari interventi di edilizia residenziale od assistiti da forme di agevolazione, potranno essere stabiliti specifici requisiti in conformità a disposizioni di legge, provvedimenti amministrativi ovvero a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, i quali comunque non costituiranno requisiti per l'assunzione della qualità di socio ma unicamente per beneficiare dei beni, attività e servizi realizzati dalla cooperativa.
Art. 8 - Domanda e procedura di ammissione
La domanda di ammissione a Socio sottoscritta dal richiedente deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e corredata:1) da cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, professione e/o attività lavorativa, Codice Fiscale;2) dalla sottoscrizione della quota di capitale che intende versare;3) dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto sociale e dei regolamenti della cooperativa; 4) da ogni altro elemento e/o documento che la Cooperativa ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione della domanda di ammissione.La domanda di ammissione a socio presentata da persona giuridica deve essere sottoscritta dal soggetto che ne abbia la legale rappresentanza, e deve essere corredata:1) dalla ragione sociale e/o denominazione, atto costitutivo, statuto, sede, Codice Fiscale - Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, visura camerale o documento equipollente ove risultino lo scopo e l'oggetto della società ed i soggetti che ne hanno la rappresentanza, certificato attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali;2) estratto autentico della deliberazione di adesione alla società cooperativa assunta dall'organo competente - nel caso in cui il legale rappresentante non abbia i necessari poteri - contenente anche la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della società cooperativa;3) dalla sottoscrizione della quota di capitale che intende versare;4) da ogni altro elemento e/o documento che la Cooperativa ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione della domanda di ammissione.Le comunicazioni della cooperativa vanno effettuate, per le persone fisiche, alla residenza dichiarata nella domanda di ammissione o, se diverso, al domicilio ivi dichiarato, mentre per le persone giuridiche, alla sede legale.L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto previsto al precedente art. 7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci, dopo che il nuovo socio abbia eseguito il versamento della quota di capitale sociale sottoscritta. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tale caso l'interessato può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.Qualora la deliberazione dell'assemblea sia difforme da quella assunta dal consiglio di amministrazione, questo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi nei 30 giorni successivi alla deliberazione assembleare.Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 9 - Iscrizione della delibera di ammissione
Le domande di ammissione devono essere registrate nell'ordine in cui pervengono alla sede sociale.Avvenuta la deliberazione di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, i nuovi soci vengono iscritti nel libro dei soci nell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dell'emanazione di appositi bandi la cui disciplina è prevista dal relativo regolamento.Ferma restando l'iscrizione al bando di prenotazione, l'ordine di iscrizione nel libro soci costituisce titolo di preferenza nella formazione della graduatoria che sarà stilata al termine del primo periodo di apertura del bando emanato secondo quanto previsto dai regolamenti della cooperativa ovvero dal Consiglio di Amministrazione in presenza di particolari iniziative edilizie o forme di agevolazione.Si fa eccezione solo nel caso in cui criteri diversi siano previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'erogazione dei finanziamenti o altre forme agevolative, dalle convenzioni con gli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni, dalle deliberazioni degli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni.I soci delle cooperative già incorporate, o che potranno essere incorporate in futuro, verranno iscritti nel libro soci con la data di iscrizione alla cooperativa di provenienza.In caso di contemporaneità di iscrizione, si procederà nella determinazione delle priorità mediante sorteggio a cura del Consiglio di Amministrazione, presente il Collegio sindacale.La formazione dell'ordine di iscrizione sul libro soci conseguente alla incorporazione di altra Cooperativa, sarà determinata sempre con il criterio di anzianità.
Art. 10 - Obblighi dei soci
A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera d'accoglimento della domanda di ammissione, si determinano in capo al Socio i seguenti obblighi:a) versamento della quota di capitale sociale sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio;b) osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;c) versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione per l'assegnazione in proprietà delle unità abitative e/o per la prenotazione delle stesse, oltre che le quote di ammortamento del mutuo eventualmente gravante sull'immobile, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;d) versamento degli apporti finanziari e dei canoni di locazione o di godimento delle unità immobiliari a tali titoli prenotate o assegnate, dei costi e degli altri impegni finanziari che scaturiscano dai predetti rapporti, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;e) contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale mediante il versamento di apporti finanziari e prestiti alla società, secondo quanto previsto dai regolamenti e dall'organo amministrativo;f) rispettare le obbligazioni che derivano dai rapporti contrattuali instaurati con la società; g) contribuire ai costi ed alle spese generali per la gestione amministrativa, contabile e legale della Cooperativa, per la continuità e solvibilità della stessa, per gli organismi associativi del movimento Cooperativo nonché ai costi ed alle spese comunque connessi e derivanti dall'attività della Cooperativa, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;h) comunicare alla Cooperativa tutte le variazioni della propria residenza e/o domicilio in forma scritta a mezzo posta od anche in via telematica purchè con riscontro di invio e ricevimento;i) informarsi presso la sede della Cooperativa sui programmi in corso di attuazione, sui bandi di prenotazione aperti e su ogni altra deliberazione, regolamento o notizia di interesse generale e particolare del socio. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci e la cittadinanza notizie e programmi della Cooperativa. Ai fini dell'ammissione nella graduatoria predisposta per l'assegnazione, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare, il socio dovrà comunque dimostrare il versamento della quota sociale nella misura minima stabilita dal successivo art. 23 lett. a.
Art. 11 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:a) per causa di morte per le persone fisiche;b) per sottoposizione a procedure concorsuali, liquidatorie volontarie e per scioglimento per le persone giuridiche;c) per recesso;d) per esclusione.
Art. 12 - Morte del socio
1. Nel caso di morte del socio, che non abbia in corso alcun rapporto di scambio o di prenotazione, succederanno gli eredi secondo il diritto comune, se in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio, salvo il disposto delle leggi speciali.Qualora più eredi siano chiamati alla successione del socio, essi dovranno nominare, scegliendo fra di loro, un rappresentante comune che intratterrà i rapporti con la Cooperativa.La nomina dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione alla Cooperativa del decesso del socio.Ogni onere di comunicazione in capo alla Cooperativa si intenderà soddisfatto se posto in essere nei confronti del rappresentante comune.I coeredi possono recedere in qualunque tempo dal rapporto sociale, limitatamente alla loro parte, ed in tale caso la titolarità dell'intera quota sociale si cristallizzerà in capo a coloro che non abbiano esercitato il diritto di recesso, senza che possa darsi luogo, in favore dei recedenti, alla liquidazione della relativa frazione della quota sociale.2. In caso di morte del socio che sia anche assegnatario in godimento di un'unità immobiliare di proprietà della Cooperativa, si applica la disciplina dettata dalla legge n. 179/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.3. In caso di morte del socio che sia anche prenotatario od assegnatario di un'unità immobiliare la cui proprietà non sia ancora stata trasferita con atto idoneo alla trascrizione, e quindi permanga ancora in capo alla cooperativa, può sostituirsi nella qualità di socio e di prenotatario e/o assegnatario, colui che per disposizione testamentaria od in applicazione delle norme che regolano le successioni in assenza di testamento, avrebbe ereditato la proprietà dell'unità immobiliare prenotata e/o assegnata. In ogni caso l'erede che subentra nella qualità di socio e di prenotatario e/o assegnatario deve essere in possesso dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa e di quelli per l'assegnazione dell'unità immobiliare.4. In caso di pluralità di eredi che abbiano il medesimo diritto nella sostituzione del socio prenotatario e/o assegnatario deceduto, essi dovranno indicare, con scrittura privata autenticata, scegliendolo fra di loro, colui che può richiedere la sostituzione nei rapporti con la cooperativa, con rinuncia da parte degli altri.5. La domanda di sostituzione al socio deceduto con allegati il certificato di morte, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza dei presupposti e requisiti per darsi luogo alla sostituzione, l'eventuale scrittura privata di indicazione dell'unico erede subentrante, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, dovrà essere inviata alla cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 4 mesi dalla data del decesso.Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la domanda di sostituzione con la relativa documentazione, si farà luogo alla liquidazione della quota sociale ai sensi del successivo articolo 16 ed i rapporti mutualistici in essere tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti.6. In ogni caso, la sostituzione del socio non può avere luogo quando, prima del decesso, sia stata avviata procedura per l'esclusione del socio o si siano comunque verificati i relativi presupposti. 7. Qualora esistano debiti contratti verso la cooperativa in epoca antecedente il decesso del socio, la sostituzione dell'erede è subordinata alla preventiva estinzione di ogni obbligazione per capitale interessi e spese.In ogni caso gli eredi sono tenuti, anche ai fini della liquidazione della quota e degli eventuali ulteriori crediti a produrre alla cooperativa i documenti relativi alla certificazione della morte, ed in caso di pluralità di eredi, il mandato all'incasso conferito al rappresentante comune, con facoltà della cooperativa di richiedere che tale atto venga reso in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Art. 13 - Recesso
Il socio può recedere dalla cooperativa quando non è più in possesso dei requisiti per l'ammissione ovvero quando è venuto meno l'interesse al conseguimento dello scopo sociale, o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere motivata e formalizzata mediante lettera raccomandata inviata alla società.Gli amministratori devono esaminare la richiesta di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, e qualora non sussistano i presupposti del recesso ne devono dare immediata comunicazione al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed i rapporti mutualistici eventualmente pendenti fra socio e società, dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda di recesso. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici di scambio in corso.E' vietato in ogni caso il recesso parziale.
Art. 14 - Esclusione del socio
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:a) che non risulti avere o abbia perso i requisiti di ammissione;b) che non ottemperi alle disposizioni della Legge, del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e di ogni altro atto stipulato con la società, oltre che nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma Codice Civile; c) che non esegua in tutto o in parte il versamento della quota di capitale sociale sottoscritta, ovvero che dopo formale diffida si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa per l'assegnazione - a qualsiasi titolo - dell'unità immobiliare;d) che si renda inadempiente alle obbligazioni a qualsiasi titolo contratte nei confronti della cooperativa;e) che in qualunque modo arrechi un danno morale o materiale alla Cooperativa, od abbia assunto comportamenti o compiuto atti e/o fatti pregiudizievoli all'immagine della cooperativa, al conseguimento dello scopo sociale o dell'oggetto sociale;f) che sia stato sottoposto a procedure concorsuali, (a procedure relative alle grandi imprese in crisi), liquidatorie volontarie e per scioglimento, quando si tratta di persona giuridica;g) che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, od abbia subito condanna ad una pena che comporta l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;h) che si renda comunque inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del Presidente, ed iscritta nel libro soci. L'esclusione determina lo scioglimento del rapporto sociale ed ha effetto dall'iscrizione nel libro soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra socio e cooperativa, ed in particolare determina automaticamente per i Soci prenotatari od assegnatari di un'unità abitativa, la decadenza dalla prenotazione e dall'assegnazione. Per quanto concerne il caso di esclusione previsto alla lettera e) il relativo procedimento sarà disciplinato da apposito regolamento.
Art. 15 - Effetti dell'esclusione e del recesso
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, la Cooperativa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione restituirà ai Soci prenotatari o assegnatari di alloggio receduti od esclusi, quanto da essi versato a titolo di anticipazione trattenendo le somme, nella misura equamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, corrispondenti:a) a costi ed oneri finanziari sostenuti dalla Cooperativa;b) al godimento dell'unità immobiliare eventualmente già fruita dal Socio;c) ai danni eventualmente arrecati dal Socio stesso.Nei confronti del socio deceduto, receduto ed escluso, la Cooperativa conserva comunque il diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni da esso contratte a qualsiasi titolo verso la Cooperativa stessa e l'eventuale risarcimento dei danni.
Art. 16 - Liquidazione della partecipazione
Nei casi di perdita della qualità di socio di cui al precedente art. 11, la liquidazione della quota di capitale sociale da esso effettivamente versata ha luogo sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio stesso - ovvero entro 60 nel caso di morte del socio - , fatta salva la compensazione per le quantità corrispondenti, con eventuali crediti vantati dalla Cooperativa nei confronti del socio uscente. Entro lo stesso termine, salva la stessa compensazione, anche a norma del precedente art. 15, dovrà effettuarsi il rimborso delle somme versate alla società a qualsiasi titolo.
Nei confronti del socio deceduto, receduto od escluso, la Cooperativa conserva comunque il diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni da esso contratte a qualsiasi titolo verso la Cooperativa stessa e l'eventuale risarcimento dei danni.
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