STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO
Art.17 - Strumenti finanziari e titoli di debito
E' consentito alla Cooperativa emettere, oltre alle azioni di partecipazione cooperativa di cui al successivo art. 18, strumenti finanziari di natura partecipativa, da destinare ai soci cooperatori o ai terzi, secondo quanto previsto dall'art. 2526 c.c.. Si possono creare categorie di strumenti finanziari e/o azioni diverse, dotate di diritti diversi, come anche azioni dotate di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria la quale stabilisce:- l'importo complessivo di emissione;- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi;- i diritti amministrativi attribuiti agli strumenti partecipativi, anche con riguardo all'eventuale diritto di voto in misura proporzionale alle azioni sottoscritte;- l'eventuale diritto di opzione attribuito ai soci cooperatori;- l'eventuale fissazione del sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori;- l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori e patrimonio netto.L'assemblea, in sede di deliberazione di emissione dei titoli, stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Essi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli. I soci finanziatori hanno diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dagli artt. 2437 e seguenti c.c.. Salvo disposizioni contrarie dettate dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite previo gradimento del consiglio di amministrazione, al quale il socio dovrà indicare il soggetto acquirente. Il consiglio si pronuncerà entro 30 giorni dalla comunicazione, ed in caso di mancato gradimento provvederà ad indicare altro soggetto gradito.La Cooperativa può inoltre emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, obbligazioni, anche convertibili in azioni, e strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c.. In tale caso, l'assemblea stabilisce, con proprio regolamento:– l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;– le modalità di circolazione;– i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ed in particolare se tali modalità possano variare - quanto ai tempi e all'entità - in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento sociale;– il termine di scadenza e le modalità di rimborso, ed in particolare se il diritto alla restituzione del capitale e agli interessi sia in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione di diritti di altri creditori sociali.All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al rappresentante comune degli obbligazionisti si applica quanto previsto al successivo art. 20 e dalle disposizioni di legge.
Art. 18 - Azioni di partecipazione cooperativa
La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tale caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere “azioni di partecipazione cooperativa”, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;-- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente inoptate.Le “azioni di partecipazione cooperativa” possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.Le “azioni di partecipazione cooperativa” devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i “soci cooperatori”.All'atto dello scioglimento della società cooperativa le “azioni di partecipazione cooperativa” hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle “azioni di partecipazione cooperativa”, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.La regolamentazione delle “azioni di partecipazione cooperativa” sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Art. 19 - Modalità di voto degli strumenti finanziari
I voti eventualmente attribuiti ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari partecipativi, non devono complessivamente superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. L'eventuale superamento di tale limite, comporterà l'automatica riconduzione dei voti dei soci finanziatori entro la misura consentita.Ai medesimi soci, in considerazione degli interessi che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e di uno supplente, e di un liquidatore nel caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina è deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci possessori di strumenti finanziari partecipativi.I soci finanziatori partecipano alle assemblee dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge e dal presente statuto i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale di cui al successivo art. 20.
Art. 20 - Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari
I possessori di strumenti finanziari partecipativi e non (obbligazionisti ed altri titolari di strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni), privi del diritto di voto, sono costituiti in assemblea speciale di categoria, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci. L'assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria. L'assemblea speciale di categoria delibera: – sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;– sull'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti alla categoria;- sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sull'azione di responsabilità nei suoi confronti, in materia di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli oggetti di interesse comune della categoria;- sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce.Il rappresentante comune può esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnativa e deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società.L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
Art. 21 - Prestiti sociali
I prestiti effettuati dai soci della cooperativa, sono finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.La raccolta del risparmio è consentita nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, ed in particolare non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro soci da meno di tre mesi, né può essere effettuata con l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo. Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle relative agevolazioni fiscali.I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci prestatori e con le scadenze previste per il loro rimborso. Le modalità di raccolta e restituzione dei prestiti, ed in generale la disciplina del prestito sociale, sono stabiliti da apposito regolamento predisposto dal consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea.Le condizioni economiche applicate ai prestiti sociali, ivi compresa la remunerazione, sono demandate alla determinazione, con relativo aggiornamento, degli amministratori.I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la società. Tali depositi sono disciplinati dal rapporto di assegnazione ovvero dal bando di prenotazione.
Art. 22 - Ristorno
La Cooperativa realizza la gestione di servizio nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione, perseguendo la finalità - compatibilmente con le condizioni economiche finanziarie di ciascun programma edilizio, ed alla luce dei criteri di determinazione dei corrispettivi di assegnazione stabiliti dal Consiglio di amministrazione - di offrire la prestazione mutualistica a condizioni più vantaggiose rispetto ai valori medi di mercato legati ad offerte di beni e servizi di qualità confrontabile, potendo così dare luogo, ricorrendone i presupposti, al ristorno anticipato, la cui entità dovrà essere rilevabile dalle scritture contabili e/o dagli strumenti gestionali della Cooperativa. In ogni caso il ristorno non costituisce diritto soggettivo del socio, ed il suo eventuale riconoscimento nella forma di ristorno anticipato può avvenire esclusivamente in favore dei soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.
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